Agevolazioni prima casa e decreto liquidità, termine triennale valido

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La sospensione dei termini previsti dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 o decreto “Liquidità”, introdotta per far fronte all’emergenza pandemica, non si applica ai lavori di costruzione di immobili agevolati con il beneficio “prima casa”. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 2228/2024. La sentenza chiarisce un punto essenziale per i beneficiari delle agevolazioni “prima casa”: il termine triennale per l’ultimazione dei lavori su immobili in costruzione non può essere sospeso, nemmeno durante situazioni emergenziali come una pandemia.

Questa precisazione interessa i contribuenti che hanno acquistato immobili in costruzione, imponendo loro l’obbligo di ultimare i lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

Cosa prevedeva per le agevolazioni prima casa il decreto Liquidità del 2020?

L’articolo 24 del DL n. 23/2020 prevedeva la sospensione di alcuni termini legati alle agevolazioni “prima casa”, tra cui:

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  • 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile acquistato.
  • 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile a seguito di cessione dell’abitazione principale.
  • 1 anno per la vendita di un’abitazione in possesso del contribuente.

Tuttavia, il decreto non includeva il termine triennale per l’ultimazione dei lavori su immobili in costruzione.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate aveva affermato quanto segue:

  • Circolare 9/E del 2020: la sospensione dei termini si applica solo a quelli previsti dalla Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986;
  • Circolare 8/E del 2022: confermato che la sospensione non si estende al termine triennale per l’ultimazione dei lavori di costruzione.

Agevolazioni prima casa e decreto liquidità: diverse sentenze hanno confermato questa interpretazione

Numerosi pronunciamenti giurisprudenziali hanno confermato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la sospensione del termine triennale per i lavori di costruzione.

Di seguito, un riepilogo delle principali sentenze:

Sentenza Corte Tributaria Principio espresso
n. 162/2022 Cgt di primo grado di Ascoli Piceno La sospensione prevista dall’art. 24 del D.L. 23/2020 è norma eccezionale e non applicabile al termine triennale.
n. 358/2022 Cgt di primo grado di Padova Il termine triennale per l’ultimazione dei lavori non rientra tra quelli sospesi dal decreto emergenziale.
n. 293/2023 Cgt di primo grado di Reggio Calabria La norma emergenziale non può essere interpretata estensivamente per includere il termine triennale.
n. 1119/2024 Cgt di primo grado di Salerno Il termine triennale è vincolante e la decadenza dal beneficio è inevitabile se non rispettato.

Obblighi per i contribuenti e conseguenze della decadenza

Il contribuente che acquista un immobile in costruzione con l’intenzione di usufruire del beneficio “prima casa” deve:

  1. ultimare i lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto;
  2. garantire che l’immobile, una volta completato, appartenga a una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.

Cosa comporta la mancata ultimazione dei lavori entro il termine?

La mancata ultimazione dei lavori entro il termine comporta:

  • decadenza dal beneficio fiscale;
  • recupero delle imposte risparmiate, maggiorate di interessi e sanzioni.

Cosa cambia e cosa rimane invariato rispetto al periodo pre-pandemico?

In questa tabella schematizziamo cosa cambia e cosa rimane invariato rispetto alla normativa pre-pandemia.

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Aspetto Precedentemente (normativa pre-pandemia) Con Decreto Liquidità e sentenze recenti
Termine triennale per l’ultimazione dei lavori Obbligatorio, pena decadenza dal beneficio Rimane obbligatorio, la sospensione emergenziale non si applica.
Altri termini per agevolazioni “prima casa” Nessuna sospensione Sospensione introdotta per termini di trasferimento residenza e acquisti/vendite connessi.
Decadenza per mancato rispetto del termine Applicazione delle imposte risparmiate con interessi e sanzioni Invariato: decadenza automatica in caso di superamento del termine.

Rispettare la scadenza per evitare la decadenza dal beneficio

La sentenza n. 2228/2024 della Corte di Giustizia Tributaria della Campania Chiarendo dunque l’impossibilità di sospendere il termine triennale per l’ultimazione dei lavori su immobili in costruzione, nemmeno durante situazioni emergenziali, per i contribuenti è cruciale rispettare tale scadenza per evitare la decadenza dal beneficio e l’applicazione di sanzioni fiscali. L’interpretazione restrittiva affermata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e confermate dalla giurisprudenza rende necessario un attento monitoraggio dei termini per l’adempimento degli obblighi connessi.



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